Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 marzo 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALOGH Norbert Sandor (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CECCHERINI Federico (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CODA Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANOLAS Konstantinos (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MASIELLO Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RISPOLI Andrea (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROSI Aleandro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ALLENATORI

AMMENDA DI € 3.000,00 E DIFFIDA SARRI Maurizio (Napoli): per avere, al 25° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo per alcuni metri dall’area tecnica; recidivo.

AMMENDA DI € 3.000,00 DEL NERI Luigi (Udinese): per avere, al 16° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SOCIETA’

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, intonato un coro espressivo di denigrazione territoriale; sanzione applicata ai sensi dell’art. 12 commi 3 e 6 CGS ed attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo per diversi minuti, esposto uno striscione gravemente insultante nei confronti di un Arbitro; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica in direzione di un calciatore della squadra avversaria senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

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