Il giudice sportivo ha reso nota la lista dei calciatori squalificati e delle società multate. Nessun azzurro è stato squalificato. Ecco i calciatori che sono stati appiedati:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ORBAN ALEGRE Lucas Alfonso (Genoa): per avere, al 46° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, deliberatamente colpito con una ginocchiata violenta la parte posteriore della gamba di un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MUNARI Gianni (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo.

SOCIUTà:

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc.

ROMA: a) per avere suoi sostenitori fatto esplodere alcuni petardi, al 41° del primo tempo (con breve sospensione della gara) ed al 46° del secondo tempo, nel recinto e sul terreno di gioco; nonché per aver lanciato, al 41° del primo tempo, due bengAmmenda di € 2.000,00 : alla Soc.

ATALANTA per avere suoi sostenitori, all’ingresso delle squadre in campo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc.

MILAN per avere suoi sostenitori, al 8° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglia d’acqua senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.ala nel settore occupato dai tifosi della squadra avversaria; b) per avere suoi sostenitori introdotto nell’impianto sportivo ed esposto, dal 23° al 25° del primo tempo, uno striscione gravemente offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria. Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. UDINESE per cori insultanti nei confronti della tifoseria avversaria, ripetuti tre volte al 44° del primo tempo. Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc.

INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 42° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia d’acqua senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

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