Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 settembre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

PANDEV Goran (Genoa): per avere, al 34° del secondo tempo, a seguito di una decisione del Direttore di gara, avvicinandosi allo stesso, proferito un’espressione ingiuriosa nei confronti del medesimo; nonché per aver usato espressione irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara, mentre abbandonava il terreno di giuoco a seguito del provvedimento di espulsione; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

Francesco Zampano (Soc. Pescara): ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.38 del 26 settembre 2016) in merito alla condotta gravemente antisportiva del calciatore Francesco Zampano (Soc. Pescara) per avere impedito la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano sinistra; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; rilevato che, trattandosi in effetti di condotta gravemente antisportiva non percepita dall’Arbitro, come dallo stesso confermato con mail del 26 settembre ore 17.29, trova applicazione l’art. 35, punto 1.3 n. 4), e conseguentemente l’art 19, punto 4 lettera a), CGS;

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDRADE DOS SANTOS Edenilson (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

KESSIE Franck Yannick (Atalanta): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SOCIETA’

Ammenda di € 15.000,00 con diffida : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato in direzione del portiere della squadra avversaria un fumogeno, costringendo il Direttore di gara ad una breve sospensione della partita; nonché per avere suoi sostenitori, dal 41° al 44° del secondo tempo, lanciato ripetutamente monetine in direzione di un Assistente, due delle quali lo colpivano alla schiena senza procurargli danno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. GENOA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 e 5 comma 7 CGS, per le dichiarazioni lesive rese dal presidente dott. Enrico Preziosi.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, dalla fine del primo tempo fino al termine della gara, la regolare ripresa del giuoco nonostante i plurimi richiami del Direttore di gara.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 32° e al 34° del secondo tempo, rivolto cori insultanti ad un Arbitro addizionale.

 

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