Queste le decisioni del giudice sportivo dopo l’undicesimo turno di campionato:

 

 CALCIATORI 

 

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
STURARO Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BONERA Daniele (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

 

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
KONE Gkergki Panagiotis (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TOTTI Francesco (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

 

ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DOMINICI Bruno (Milan): per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro
un’espressione ingiuriosa.
STANKOVIC Dejan (Udinese): per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente
l’operato arbitrale rivolgendo un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara; infrazione rilevata dal
Quarto Ufficiale.

 

SOCIETA’

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori; 1) al 22° del primo tempo
ed al 12° del secondo tempo, intonato cori insultanti per motivi di origine territoriale e, al 21° del
primo tempo ed al 3° del secondo tempo, esibito degli striscioni di analogo tenore; 2) fatto
esplodere nel proprio settore, nel corso della gara, alcuni petardi ed acceso un bengala; per avere
inoltre un componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso
ripetutamente di un’apparecchiatura rice-trasmittente; con recidiva specifica reiterata; sanzione
attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le
Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio
della gara ed 37° del primo tempo, intonato cori insultanti per motivi di origine territoriale;
sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente
operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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