Queste le decisioni del giudice sportivo dopo la 14a giornata di andata:

 

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE

BALDANZEDDU Ivano (Juve Stabia): per avere, al 35° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno alla schiena un avversario.
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA ED AMMENDA DI € 1.500,00

SCALISE Manuel (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di  un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

CACIA Daniele (Verona): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.
COMOTTO Gianluca (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
FAISCA TEIXEIRA Vasco Manuel (Ascoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
FAZIO Pasquale Daniele (Ternana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
MAZZOTTA Antonio (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SIGNORELLI Franco (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
COMI Gianmario (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
HETEMAJ Mehmet (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SCHIAVI Raffaele (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione)
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, attinto il Quarto Ufficiale con sputi all’avambraccio.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, verso il termine della gara,  indirizzato sul terreno di giuoco un raggio laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5  in relazione all’art 13  n. 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 33° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro cori insultanti; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Articolo precedenteA Grosseto salta il primo allenamento
Articolo successivoLevan non risponde alla convocazione
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

1 commento

  1. Le regole della federazione puniscono con l’ammenda il comportamento scorretto dei tifosi e non puniscono il bruttissimo gesto antisportivo di Pettinari?
    Come giustamente ricordava la redazione di PE è stato un gesto “contro ai principi di lealtà sportiva tanto sbandierati dalla Lega di Serie B… e pensare che attorno ai rettangoli di gioco e sulle maglie “campeggia” lo slogan “respect””.
    Non è la prima volta che la Federazione mostra di preferire “due pesi due misure” basta vedere certi arbitraggi che cissà perchè contro certi avversari siamo sempre nettamente sfavoriti…

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here