Sbandierata in curva dei tifosi del NovaraIl Collegio di Garanzia in funzione di l’Alta Corte di Giustizia Sportiva, in merito al ricorso presentato dal Novara Calcio contro la FIGC:
– ritenuto che l’intervento della società Juve Stabia s.r.l. è irricevibile ed inammissibile, perché presentato senza la rituale corresponsione dei diritti e tardivamente rispetto al momento in cui l’interesse a intervenire è sorto;
– ritenuto il non luogo a provvedere sull’istanza di sospensiva, di cui al ricorso iscritto al R.G. n. 25/2014 per l’impugnazione del diniego di ripescaggio, non ritenendo l’Alta Corte che si verta nella materia di ripescaggio, disciplinato dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014;
– ritenuto che nella vicenda si debba procedere all’integrazione da 20 a 22 squadre dell’organico del Campionato di Serie B in applicazione dell’art. 49 NOIF, attualmente in vigore;

– ritenuto, infatti, che le disposizioni statuiscono in materia di ripescaggio a proposito del completamento dell’organico fino a 20 squadre, laddove la presente fattispecie riguarda l’integrazione dell’organico da 20 a 22 squadre;

– tenuto conto poi che il C.U. n. 170/A rinvia ad un separato provvedimento la determinazione dei criteri e delle modalità per l’eventuale integrazione del suddetto organico;
– ritenuto che il successivo C.U. n. 171/A stabilisce criteri e procedure ai soli fini del procedimento di ripescaggio fino a 20 squadre e non anche oltre detto numero;
– ritenuto che gli argomenti della ricorrente Novara debbano perciò essere accolti e che da ciò derivi l’obbligo di integrazione dell’organico da 20 a 22 squadre, alla stregua dei criteri e principi che la FIGC riterrà di determinare in applicazione del principio che il Collegio ha affermato;

ha accolto l’istanza di sospensiva di cui al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2014, presentato in data 28 luglio 2014 dalla società Novara Calcio S.p.a, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ha ordinato alla FIGC di pubblicare il nuovo organico a 22 squadre del Campionato di Serie B, integrato sulla base dei principi sopra indicati; ha dichiarato non luogo a procedere nella istanza di sospensione di cui al ricorso n. 25/2014; ha dichiarato inammissibile l’intervento della società Juve Stabia s.r.l.

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Fonte: CONI – tmw.com

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