Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 29^ giornata

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIANCO Paolo (Sassuolo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

TONUCCI Denis (Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

 

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FARIAS DA SILVA Diego (Nocerina), FILKOR Attila (Livorno), FOGLIO Valerio (Albinoleffe), FORESTIERI Fernando Martin (Bari), GLIK Kamil (Torino), GORZEGNO Marco (Empoli), RIGONI Nicola (Vicenza), RIZZO Giuseppe (Reggina), SCOZZARELLA Matteo (Juve Stabia), SOLIGO Evans (Vicenza).

 

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2012 CAMILLI Piero (Grosseto): perchè, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, si sporgeva dalla tribuna e scagliava una moneta contro un Assistente, che ne era attinto ad un ginocchio; infrazione dal Quarto Ufficiale.

 

SOCIETA’

Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Ottava giornata ritorno sostenitori delle Società Juve Stabia-Modena-Nocerina-Pescara-Reggina-Sampdoria e Verona hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente, delibera non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. * * * * * * * * *

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NOCERINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria ed altro bengala sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. JUVE STABIA per avere consentito l’ingresso negli spogliatoi di individuo non autorizzato, che peraltro rivolgeva all’Arbitro locuzione ingiuriosa.

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Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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