Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 agosto 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

KUCKA Juraj (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 30° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LAURINI Vincent Alain (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

NIANG Mbaye (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DESSENA Daniele (Cagliari): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, non inserito in distinta, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA SARRI Maurizio (Napoli): per avere, al 6° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SOCIETA’

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere omesso di intervenire, nel corso del secondo tempo, affinché i raccattapalle sistematicamente ed intenzionalmente non ritardassero la ripresa del giuoco.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, accesso nel proprio settore, tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa quattro minuti.

Gara Soc. SASSUOLO – Soc. PESCARA

Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara soc. Sassuolo e soc. Pescara; rilevato che la soc. Sassuolo ha utilizzato in campo (dal 65° al termine della gara) il calciatore Ragusa Antonino, tesserato in data 26 agosto 2016, il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara; considerato che l’inserimento di tale nominativo nell’“elenco di 25 calciatori” non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CGS,

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Sassuolo con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.

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