Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 dicembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SABBIONE Alessio (Carpi): per avere, al 34° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito con una violenta gomitata il viso di un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MINALA Joseph Marie (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CASCIONE Emmanuel (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
IORI Manuel (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
LANCINI Edoardo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MAGGIORE Giulio (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quinta sanzione).
MARTINELLI Alessandro (Brescia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già
diffidato (Quinta sanzione).
PERROTTA Marco (Pescara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quinta sanzione).

SOCIETA’

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CARPI per avere, al 41° del primo tempo, lanciato due bottigliette sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni bengala nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. VIRTUS ENTELLA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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