Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 dicembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SUAGHER Emanuele (Avellino): per avere, all’8° del secondo tempo, con il pallone non a
distanza di giuoco, colpito volontariamente con l’avambraccio la nuca di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MECCARIELLO Biagio (Brescia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

VALZANIA Luca (Pescara): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GASTALDELLO Daniele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MANTOVANI Andrea (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
PASCIUTI Lorenzo (Carpi): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quinta sanzione).

SOCIETA’

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire, all’8° del secondo tempo, l’ingresso sul terreno di giuoco di un proprio tifoso che causava la momentanea sospensione della gara.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni bengala nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 49° del
secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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