Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 gennaio 2018, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BENTIVOGLIO Simone (Venezia): per avere, al 49° del secondo tempo, colpito un avversario
con uno schiaffo al volto.
RICCI Matteo (Salernitana): per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, affrontato in maniera veemente un calciatore avversario colpendolo, successivamente, con uno schiaffo al volto.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALMICI Alberto (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KONATE Dramane (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MOLINA Salvatore (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TELLO MUNOZ Andres Felipe (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SOCIETA’

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato un fumogeno ed alcuni petardi e bottigliette di plastica sul terreno di giuoco ed acceso alcuni fumogeni e petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 43° ed al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni ed alcuni bicchieri di carta; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno, che causava una momentanea interruzione del giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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3 Commenti

  1. Sarà stato anche scarso lo scorso anno, ma quest’anno sembra migliorato ed è titolare in una squadra del nostro livello.

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