Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 febbraio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
LITTERI Gianluca (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BELMONTE Nicola (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
D’ANGELO Angelo (Avellino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
GONZALEZ HERNANDEZ Alejandro (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo
grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
MANIERO Riccardo (Novara): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COULIBALY Mamadou (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CRIMI Marco (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DI NOIA Giovanni (Cesena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quinta sanzione).
NGAWA Pierre Yves R M (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
STRUNA Aljaz (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
VACCA Antonio Junior (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

Entra in diffida Miha Zajc (Empoli)

SOCIETA’

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo
tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. TERNANA UNICUSANO per avere suoi sostenitori, al 1°
del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.

Articolo precedenteFabrizio Corsi: “Un mercato per provarci, senza rovinarci”
Articolo successivoDal campo | Ancora out Brighi

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here